Beni immobili e gestione patrimonio
Articolo 30 Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio.
1. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 9-bis, le pubbliche amministrazioni, pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti e di quelli detenuti, nonche’ i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.
L’Istituto Comprensivo di Bagnatica non possiede nè detiene immobili; i locali in uso sono concessi dall’Amministrazione Comunale.