{"id":1655,"date":"2016-12-20T23:27:44","date_gmt":"2016-12-20T22:27:44","guid":{"rendered":"http:\/\/lnx.icbagnatica.edu.it\/AT\/?post_type=amm-trasparente&#038;p=1655"},"modified":"2016-12-20T23:27:44","modified_gmt":"2016-12-20T22:27:44","slug":"societa-partecipate","status":"publish","type":"amm-trasparente","link":"https:\/\/lnx.icbagnatica.edu.it\/AT\/amm-trasparente\/societa-partecipate\/","title":{"rendered":"Societ\u00e0 partecipate"},"content":{"rendered":"<h2 dir=\"ltr\">Elenco voci di Amministrazione Trasparente non previste per la scuola<\/h2>\n<h2 dir=\"ltr\">Canoni di locazione o affitto<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">L&#8217;istituto non opera locazioni e non paga affitti.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Norma di riferimento<\/p>\n<p dir=\"ltr\">dlgs 33\/2013<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Art. 30 &#8211; Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio<\/p>\n<p dir=\"ltr\">1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonch\u00e9 i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Enti di diritto privato controllati<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">Tale voce attualmente non \u00e8 prevista nella scuola.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Norma di riferimento<\/p>\n<p dir=\"ltr\">dlgs 33\/2013<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Art. 22 &#8211; Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonch\u00e9 alle partecipazioni in societ\u00e0 di diritto privato<\/p>\n<p dir=\"ltr\">1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:<\/p>\n<p dir=\"ltr\">a) l&#8217;elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l&#8217;amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell&#8217;ente, con l&#8217;elencazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">b) l&#8217;elenco delle societ\u00e0 di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l&#8217;entit\u00e0, con l&#8217;indicazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">c) l&#8217;elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell&#8217;amministrazione, con l&#8217;indicazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">d) una o pi\u00f9 rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l&#8217;amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell&#8217;amministrazione, alla durata dell&#8217;impegno, all&#8217;onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l&#8217;anno sul bilancio dell&#8217;amministrazione, al numero dei rappresentanti dell&#8217;amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altres\u00ec pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell&#8217;ente e il relativo trattamento economico complessivo.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">3. Nel sito dell&#8217;amministrazione \u00e8 inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, \u00e8 vietata l&#8217;erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell&#8217;amministrazione interessata.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l&#8217;applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societ\u00e0 direttamente controllate nei confronti delle societ\u00e0 indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societ\u00e0, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Enti pubblici vigilati<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">Tale voce attualmente non \u00e8 prevista nella scuola.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Norma di riferimento<\/p>\n<p dir=\"ltr\">dlgs 33\/2013<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Art. 22 &#8211; Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonch\u00e9 alle partecipazioni in societ\u00e0 di diritto privato<\/p>\n<p dir=\"ltr\">1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:<\/p>\n<p dir=\"ltr\">a) l&#8217;elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l&#8217;amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell&#8217;ente, con l&#8217;elencazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">b) l&#8217;elenco delle societ\u00e0 di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l&#8217;entit\u00e0, con l&#8217;indicazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">c) l&#8217;elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell&#8217;amministrazione, con l&#8217;indicazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">d) una o pi\u00f9 rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l&#8217;amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell&#8217;amministrazione, alla durata dell&#8217;impegno, all&#8217;onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l&#8217;anno sul bilancio dell&#8217;amministrazione, al numero dei rappresentanti dell&#8217;amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altres\u00ec pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell&#8217;ente e il relativo trattamento economico complessivo.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">3. Nel sito dell&#8217;amministrazione \u00e8 inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, \u00e8 vietata l&#8217;erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell&#8217;amministrazione interessata.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l&#8217;applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societ\u00e0 direttamente controllate nei confronti delle societ\u00e0 indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societ\u00e0, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Patrimonio immobiliare<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">L&#8217;istituto non \u00e8 proprietario degli edifici in cui ha sede<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Norma di riferimento<\/p>\n<p dir=\"ltr\">dlgs 33\/2013<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Art. 30 &#8211; Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio::1. Le pubbliche amministrazioni pubblicano le informazioni identificative degli immobili posseduti, nonch\u00e9 i canoni di locazione o di affitto versati o percepiti.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Rappresentazione grafica<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">La rappresentazione grafica relativa agli enti di diritto privato controllati, agli enti pubblici vigilati e alle societ\u00e0 partecipate non \u00e8 possibile poich\u00e9 tali voci non sono previste nella scuola.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Norma di riferimento<\/p>\n<p dir=\"ltr\">dlgs 33\/2013<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Art. 22 &#8211; Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonch\u00e9 alle partecipazioni in societ\u00e0 di diritto privato<\/p>\n<p dir=\"ltr\">1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:<\/p>\n<p dir=\"ltr\">a) l&#8217;elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l&#8217;amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell&#8217;ente, con l&#8217;elencazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">b) l&#8217;elenco delle societ\u00e0 di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l&#8217;entit\u00e0, con l&#8217;indicazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">c) l&#8217;elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell&#8217;amministrazione, con l&#8217;indicazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">d) una o pi\u00f9 rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l&#8217;amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell&#8217;amministrazione, alla durata dell&#8217;impegno, all&#8217;onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l&#8217;anno sul bilancio dell&#8217;amministrazione, al numero dei rappresentanti dell&#8217;amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altres\u00ec pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell&#8217;ente e il relativo trattamento economico complessivo.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">3. Nel sito dell&#8217;amministrazione \u00e8 inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, \u00e8 vietata l&#8217;erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell&#8217;amministrazione interessata.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l&#8217;applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societ\u00e0 direttamente controllate nei confronti delle societ\u00e0 indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societ\u00e0, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Rendiconti gruppi consiliari regionali\/provinciali<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">Tali gruppi non sono presenti nella scuola.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Norma di riferimento<\/p>\n<p dir=\"ltr\">dlgs 33\/2013<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Art. 28 &#8211; Pubblicit\u00e0 dei rendiconti dei gruppi consiliari regionali e provinciali::1. Le regioni, le province autonome di Trento e Bolzano e le province pubblicano i rendiconti di cui all&#8217;articolo 1, comma 10, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dei gruppi consiliari regionali e provinciali, con evidenza delle risorse trasferite o assegnate a ciascun gruppo, con indicazione del titolo di trasferimento e dell&#8217;impiego delle risorse utilizzate. Sono altres\u00ec pubblicati gli atti e le relazioni degli organi di controllo.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Societ\u00e0 partecipate<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">Tale voce attualmente non \u00e8 prevista nella scuola.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Norma di riferimento<\/p>\n<p dir=\"ltr\">dlgs 33\/2013<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Art. 22 &#8211; Obblighi di pubblicazione dei dati relativi agli enti pubblici vigilati, e agli enti di diritto privato in controllo pubblico, nonch\u00e9 alle partecipazioni in societ\u00e0 di diritto privato<\/p>\n<p dir=\"ltr\">1. Ciascuna amministrazione pubblica e aggiorna annualmente:<\/p>\n<p dir=\"ltr\">a) l&#8217;elenco degli enti pubblici, comunque denominati, istituiti, vigilati e finanziati dalla amministrazione medesima ovvero per i quali l&#8217;amministrazione abbia il potere di nomina degli amministratori dell&#8217;ente, con l&#8217;elencazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">b) l&#8217;elenco delle societ\u00e0 di cui detiene direttamente quote di partecipazione anche minoritaria indicandone l&#8217;entit\u00e0, con l&#8217;indicazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">c) l&#8217;elenco degli enti di diritto privato, comunque denominati, in controllo dell&#8217;amministrazione, con l&#8217;indicazione delle funzioni attribuite e delle attivit\u00e0 svolte in favore dell&#8217;amministrazione o delle attivit\u00e0 di servizio pubblico affidate. Ai fini delle presenti disposizioni sono enti di diritto privato in controllo pubblico gli enti di diritto privato sottoposti a controllo da parte di amministrazioni pubbliche, oppure gli enti costituiti o vigilati da pubbliche amministrazioni nei quali siano a queste riconosciuti, anche in assenza di una partecipazione azionaria, poteri di nomina dei vertici o dei componenti degli organi;<\/p>\n<p dir=\"ltr\">d) una o pi\u00f9 rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l&#8217;amministrazione e gli enti di cui al precedente comma.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">2. Per ciascuno degli enti di cui alle lettere da a) a c) del comma 1 sono pubblicati i dati relativi alla ragione sociale, alla misura della eventuale partecipazione dell&#8217;amministrazione, alla durata dell&#8217;impegno, all&#8217;onere complessivo a qualsiasi titolo gravante per l&#8217;anno sul bilancio dell&#8217;amministrazione, al numero dei rappresentanti dell&#8217;amministrazione negli organi di governo, al trattamento economico complessivo a ciascuno di essi spettante, ai risultati di bilancio degli ultimi tre esercizi finanziari. Sono altres\u00ec pubblicati i dati relativi agli incarichi di amministratore dell&#8217;ente e il relativo trattamento economico complessivo.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">3. Nel sito dell&#8217;amministrazione \u00e8 inserito il collegamento con i siti istituzionali degli enti di cui al comma 1, nei quali sono pubblicati i dati relativi ai componenti degli organi di indirizzo e ai soggetti titolari di incarico, in applicazione degli articoli 14 e 15.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">4. Nel caso di mancata o incompleta pubblicazione dei dati relativi agli enti di cui al comma 1, \u00e8 vietata l&#8217;erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell&#8217;amministrazione interessata.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">5. Le amministrazioni titolari di partecipazioni di controllo promuovono l&#8217;applicazione dei principi di trasparenza di cui ai commi 1, lettera b), e 2, da parte delle societ\u00e0 direttamente controllate nei confronti delle societ\u00e0 indirettamente controllate dalle medesime amministrazioni.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">6. Le disposizioni di cui al presente articolo non trovano applicazione nei confronti delle societ\u00e0, partecipate da amministrazioni pubbliche, quotate in mercati regolamentati e loro controllate.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Sanzioni per mancata comunicazione dei dati<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">Tale voce attualmente non \u00e8 prevista nella scuola.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Norma di riferimento<\/p>\n<p dir=\"ltr\">dlgs 33\/2013<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Art. 47 &#8211; Sanzioni per casi specifici<\/p>\n<p dir=\"ltr\">1. La mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati di cui all&#8217;articolo 14, concernenti la situazione patrimoniale complessiva del titolare dell&#8217;incarico al momento dell&#8217;assunzione in carica, la titolarit\u00e0 di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondo grado, nonch\u00e9 tutti i compensi cui da diritto l&#8217;assunzione della carica, d\u00e0 luogo a una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della mancata comunicazione e il relativo provvedimento \u00e8 pubblicato sul sito internet dell&#8217;amministrazione o organismo interessato.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">2. La violazione degli obblighi di pubblicazione di cui all&#8217;articolo 22, comma 2, d\u00e0 luogo ad una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 10.000 euro a carico del responsabile della violazione. La stessa sanzione si applica agli amministratori societari che non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dal conferimento ovvero, per le indennit\u00e0 di risultato, entro trenta giorni dal percepimento.<\/p>\n<h2 dir=\"ltr\">Burocrazia Zero<\/h2>\n<p dir=\"ltr\">Norma di riferimento<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Articolo 37, D.L. 21 giugno 2013, n. 69, convertito con modificazioni dalla legge 9 agosto 2013, n. 98<\/p>\n<p dir=\"ltr\">La possibilit\u00e0 di individuare &#8220;zone a burocrazia zero&#8221;, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale o del patrimonio storico-artistico, \u00e8 estesa a tutto il territorio nazionale.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Con apposite convenzioni sono attivati percorsi sperimentali di semplificazione amministrativa per gli impianti produttivi, per l&#8217;avvio e l&#8217;esercizio dell&#8217;attivit\u00e0 delle imprese sul territorio. I soggetti sperimentatori individuano e rendono pubblici i casi in cui il rilascio delle autorizzazioni \u00e8 sostituito da una mera comunicazione dell&#8217;interessato.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Le attivit\u00e0 di sperimentazione possono essere limitate solo per motivi di tutela di interesse generale, espressamente elencati dalla norma. Inoltre, si intendono non sottoposte a controllo tutte le attivit\u00e0 delle imprese per le quali le competenti pubbliche amministrazioni non ritengono necessarie l&#8217;autorizzazione, la segnalazione certificata di inizio attivit\u00e0, con o senza asseverazioni, ovvero la mera comunicazione.<\/p>\n<p dir=\"ltr\">Le pubbliche amministrazioni sono tenute a pubblicare nel proprio sito Internet istituzionale l&#8217;elenco delle attivit\u00e0 soggette a controllo. Le regioni e gli enti locali, nell&#8217;ambito delle proprie competenze, adeguano i propri ordinamenti a tali disposizioni.<\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Elenco voci di Amministrazione Trasparente non previste per la scuola Canoni di locazione o affitto L&#8217;istituto non opera locazioni e non paga affitti. Norma di riferimento dlgs 33\/2013 Art. 30 &#8211; Obblighi di pubblicazione concernenti i beni immobili e la gestione del patrimonio 1. 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